NORME REGOLANTI L’ATTIVIÀ DEL CTU

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IL CTU E IL CTP: DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA

IL CTU E IL CTP: DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA

Regna un po’ di confusione nell’uso dei termini CTU e CTP, spesso utilizzati come dei sinonimi. Vedi...
NORME REGOLANTI L’ATTIVIÀ DEL CTU

NORME REGOLANTI L’ATTIVIÀ DEL CTU

Il CTU - Consulente Tecnico d’Ufficio - è la figura professionale, di particolare competenza tecnica...

Il CTU – Consulente Tecnico d’Ufficio – è la figura professionale, di particolare competenza tecnica, al quale si affida il Giudice durante il processo civile. Nel processo penale, tale professionista assume il nome di Perito d’Ufficio. Le figure del CTU e del Perito d’ufficio sono individuate e regolate dalle seguenti norme istituzionali: 


PROCEDIMENTO CIVILE 


codice di procedura civile Art. 61. Consulente tecnico.


1. Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. 

2. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.


Norme di attuazioni

Art. 13. Albo dei consulenti tecnici. 


1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici [61 ss. c.p.c.].

2. L'albo è diviso in categorie. 

3. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 

1) medicochirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa 


Art. 14. Formazione dell'albo.

1. L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

2. Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso. 

3. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di Commercio, industria e agricoltura. 

4. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale [58 c.p.c.; 15 comma 3, 18, 19 comma 2] 


Art. 15. Iscrizione nell'albo.

1. Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale (e politica) specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. 

2. Nessuno può essere iscritto in più di un albo. 

3. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente. (1) Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'art. 5 [18, 21 comma 3] 


Art. 16. Domande d'iscrizione.

1. Coloro che aspirano alla iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale. 

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: a) estratto dell'atto di nascita; b) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; c) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; d) certificato di iscrizione all'associazione professionale; e) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica. 


Art. 17. Informazioni. A cura del Presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità (politiche e) di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.


Art. 18. Revisione dell'albo. L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio. 


Art. 19. Disciplina. 

1. La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal Presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare [21] contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale (e politica) specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. 

2. Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo 14. Art. 20. Sanzioni disciplinari. Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 1) l'avvertimento; 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno; 3) la cancellazione dall'albo. 


Art. 21. Procedimento disciplinare.

1. Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.

2. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare. 

3. Il comitato decide sentito il consulente. 

4. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo 15 ultimo comma. 


Art. 22. Distribuzione degli incarichi. 

1. Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo 

2. Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta. 

3. Le funzioni di consulente presso la Corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta. 


Art. 23. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi. 

1. Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo. 

2. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice. 

3. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto. 

4. Il primo presidente della Corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla Corte.